Art. 8.
(Poteri).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:

          a) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;

          b) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

          c) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e all'adolescenza;

          d) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.

      2. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.